Legge federale
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Art. 65c Impiego di impiegati dell’amministrazione militare della Confederazione 118
1 Il DDPS può ordinare l’impiego militare di impiegati dell’amministrazione militare della Confederazione che forniscono prestazioni indispensabili a un impiego dell’esercito. 2 Tali impiegati effettuano l’impiego militare come servizio militare. Allo scopo sopra indicato, gli impiegati non soggetti all’obbligo di prestare servizio militare sono assegnati all’esercito a condizione che nel contratto di lavoro sia previsto un corrispondente obbligo. 3 Il DDPS disciplina i rapporti di subordinazione per la durata dell’impiego. 118 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |