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Art. 42 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere ed estere
1 Le autorità federali competenti in materia di esecuzione, di controllo, di prevenzione dei reati e di perseguimento penale possono collaborare con le autorità estere competenti nonché con organizzazioni e consessi internazionali e coordinare le indagini qualora:
2 Possono segnatamente chiedere alle autorità estere nonché a organizzazioni e consessi internazionali la comunicazione dei dati necessari. A tale scopo, esse possono fornire loro dati concernenti:
3 Se lo Stato estero accorda la reciprocità, le autorità federali di cui al capoverso 1 possono, di propria iniziativa o su domanda, comunicare i dati secondo il capoverso 2, a condizione che l’autorità estera assicuri che tali dati:
4 Esse possono comunicare i dati anche a organizzazioni o a consessi internazionali alle condizioni previste al capoverso 3; in tal caso si può tuttavia rinunciare al requisito della reciprocità. 5 Sono salve le disposizioni sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. |