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Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni
1 Nell’ambito dei compiti della Confederazione di cui all’articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un’offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. 2 L’Ufficio federale provvede a stabilire l’offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell’ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. 3 L’Ufficio federale riscuote emolumenti per queste prestazioni. Gli emolumenti possono essere graduati in funzione del genere di utilizzazione. Nel calcolo degli emolumenti si devono tenere adeguatamente in considerazione l’utilità generale delle informazioni meteorologiche e climatologiche nonché i bisogni dei Cantoni e della scienza. |