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Art. 5 Collaborazione e partecipazioni
1 Per adempiere i suoi compiti, l’Ufficio federale può collaborare con organizzazioni svizzere, estere o internazionali di diritto pubblico o privato. Può dichiarare che la Confederazione Svizzera vi aderisce o vi partecipa. 2 Il Consiglio federale ha la facoltà di concludere trattati internazionali in materia. Può delegare questa competenza all’Ufficio federale qualora detti trattati contengano esclusivamente disposizioni tecniche. |