Legge federale
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Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente legge disciplina la navigazione sulle acque svizzere, comprese quelle confinarie. 2 Il Consiglio federale designa i veicoli5, gli impianti e gli apparecchi, considerati battelli giusta la presente legge. 3 Sono riservate le convenzioni internazionali e le norme d’applicazione. 4 Alla navigazione interna in concessione si applicano per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19576 sulle ferrovie concernenti l’espropriazione, la vigilanza, l’inchiesta indipendente sugli incidenti, le limitazioni nell’interesse della sicurezza della ferrovia, la costruzione di impianti di segnalazione e di telecomunicazione, i servizi accessori, le controversie, le prestazioni particolari a favore di amministrazioni pubbliche e la riscossione delle tasse, nonché le disposizioni penali e le misure amministrative.7 5 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). 7 Introdotto dal n. II 20 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). |