Legge federale
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Art. 15d Trasformazioni e modifiche 27
1 Se prevede trasformazioni o modifiche del natante che possono incidere sulla sua sicurezza d’esercizio, il detentore o il proprietario deve annunciarle all’autorità competente prima di realizzarle. 2Se le trasformazioni o le modifiche non sono contemplate dall’approvazione dei piani o dall’autorizzazione d’esercizio esistenti, occorre una nuova approvazione dei piani o una nuova autorizzazione d’esercizio. 3 L’autorità competente decide caso per caso e stabilisce la procedura. 27 Originario art. 15b. |