Legge federale
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Art. 17b Accertamento dell’idoneità a condurre e della capacità di condurre 32
1 Se sussistono dubbi sull’idoneità a condurre di una persona, questa è sottoposta a un esame di verifica, segnatamente in caso di:
2 Dal compimento dei 75 anni, i titolari di una licenza di condurre natanti devono sottoporsi ogni due anni a un esame medico di controllo dell’idoneità a condurre. Il Consiglio federale emana prescrizioni sull’esame medico. Può segnatamente disporre che i titolari di determinate categorie di licenze si sottopongano all’esame di un medico di fiducia prima del compimento dei 75 anni e a intervalli diversi. 3 I medici sono liberati dal segreto professionale per quanto riguarda le comunicazioni di cui al capoverso 1 lettera e. Possono effettuare la comunicazione direttamente all’UFT, all’autorità cantonale o militare competente in materia di circolazione stradale e di navigazione oppure all’autorità di sorveglianza dei medici. 4 Su richiesta dell’Ufficio AI, l’autorità cantonale gli comunica se una determinata persona è titolare di una licenza di condurre. 5 Se sussistono dubbi sulla capacità di condurre di una persona, questa può essere sottoposta a una corsa di controllo, a un esame teorico, a un esame pratico di conduttore o a un altro provvedimento opportuno, quale una formazione o un perfezionamento oppure una formazione complementare. 6 Se ha dubbi sull’idoneità alla guida o a condurre di una persona, l’autorità competente in materia di circolazione stradale o di navigazione lo comunica all’autorità di ammissione competente per l’altro ambito di circolazione qualora l’interessato sia titolare di una licenza corrispondente. 32 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). 33 RS 831.20 |