Legge federale
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Art. 26 Servizio d’avvertimento di tempeste e servizio di salvataggio
1 I Cantoni possono istituire un servizio pubblico d’allarme e salvataggio e autorizzarlo, in caso di tempesta, nebbia o intemperie, a vietare l’uscita dei battelli e a ordinare l’approdo di quelli in navigazione. 2 Essi possono obbligare i proprietari e i detentori di battelli, con stazionamento nel Cantone, a contribuire alle spese di questo servizio e i noleggiatori professionali di battelli a partecipare alle operazioni di salvataggio. 3 I costi di salvataggio possono essere addossati al conduttore, al detentore e al proprietario del battello salvato. 4 Sono riservate le prescrizioni per le imprese pubbliche di navigazione. |