Legge federale
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Art. 27 Manifestazioni nautiche ed esercizi militari
1 Per corse sperimentali, durante le quali è derogato alle prescrizioni, e per manifestazioni nautiche è necessaria l’autorizzazione dei Cantoni. I Cantoni possono vincolarla a condizioni speciali. 2 I Cantoni possono vietare totalmente o parzialmente la navigazione, per una durata limitata, nella zona della manifestazione. 3 L’esercizio di imprese pubbliche di navigazione può essere limitato soltanto con il consenso della Confederazione. 4 Il Consiglio federale emana prescrizioni su l’interdizione o la limitazione temporanee della navigazione in caso di esercizi militari. BGE
108 IA 59 () from 3. März 1982
Regeste: Persönliche Freiheit. Ein für Wasserzonen angeordnetes Schiffahrtsverbot berührt den Schutzbereich der persönlichen Freiheit nicht (E. 4a). Bundesgesetz über die Binnenschiffahrt (BSG). Art. 3 BSG ermächtigt die Kantone, im Interesse des Naturschutzes Fahrverbote für Wasserfahrzeuge aller Art anzuordnen (E. 4b). |