Legge federale
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Art. 34 Diritto di regresso dell’assicuratore
1 L’assicuratore ha diritto di regresso contro lo stipulante o l’assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto diritto di negare o ridurre le sue prestazioni secondo il contratto d’assicurazione o la legge federale del 2 aprile 190880 sul contratto d’assicurazione. 2 Se il danno della persona lesa non è integralmente coperto dalle prestazioni assicurative, gli assicuratori possono far valere il diritto di regresso verso le persone civilmente responsabili o i loro assicuratori per la responsabilità civile, soltanto se il danneggiato non subisce alcun pregiudizio. 3 Il diritto di regresso dell’assicuratore si prescrive in tre anni dal giorno in cui la sua prestazione è stata integralmente fornita e il responsabile è noto.81 81 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211). |