Legge federale
|
Art. 36 Attestato di assicurazione, sospensione e cessazione dell’assicurazione
1 L’assicuratore deve compilare un attestato di assicurazione per l’autorità che rilascia la licenza di navigazione. 2 La sospensione e la cessazione dell’assicurazione devono essere notificate dall’assicuratore all’autorità che ha rilasciato la licenza. La sospensione e la cessazione diventano efficaci rispetto al danneggiato soltanto nel momento in cui l’assicurazione è stata sostituita da un’altra o la licenza di navigazione è stata restituita, in ogni caso però sessanta giorni dopo il ricevimento della notificazione dell’assicuratore. 3 L’autorità che riceve la notificazione dell’assicuratore revoca immediatamente la licenza di navigazione. Prima che essa rilasci nuovamente la licenza, deve essere provata la conclusione di una nuova assicurazione. |