Legge federale
|
Art. 5 Manutenzione
1 I Cantoni rivieraschi, sempreché la navigazione su un tratto d’acqua sia possibile e non sia limitata né vietata, devono provvedere al mantenimento della sua navigabilità e al collocamento della segnaletica necessaria. 2 Il Cantone sul cui territorio è situato il tratto d’acqua risponde dei danni causati per insufficiente manutenzione. Del rimanente è applicabile il diritto delle obbligazioni. |