Legge federale
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Art. 62 Emolumenti
1 È riservato il diritto dei Cantoni di riscuotere emolumenti. 2 Non possono essere riscossi emolumenti per la navigazione nei limiti dell’uso comune, quella dei battelli della Confederazione o in concessione, nonché per il semplice transito. 3 Gli emolumenti per l’uso degli impianti portuali, di trasbordo o di approdo da parte della navigazione professionale121 devono, nelle stesse acque e a condizioni uguali, essere uniformi. 121 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). |