Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazionedel 19 marzo 2010 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 62 Infrastruttura
1Il DFF è competente per l’approntamento, la gestione e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Tribunale penale federale. Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Tribunale penale federale. 2Il Tribunale penale federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell’ambito della logistica. 3Il Tribunale penale federale conclude una convenzione con il Consiglio federale per definire i dettagli della collaborazione tra il Tribunale penale federale e il DFF. |