Legge federale
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Art. 30 Richiesta di informazioni e ispezioni dell’autorità di vigilanza
1 L’autorità di vigilanza può effettuare ispezioni presso il Ministero pubblico della Confederazione e chiedergli di fornire informazioni e rapporti supplementari sulla sua attività. 2 Le persone incaricate dall’autorità di vigilanza di chiedere informazioni o di effettuare un’ispezione possono consultare gli atti procedurali nella misura in cui l’adempimento del loro mandato lo richieda. 3 Tali persone possono utilizzare le informazioni ottenute nei loro rapporti e raccomandazioni, ma soltanto in termini generali e in forma anonimizzata. |