Legge
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Art. 88
b. Contenuto Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti il contenuto delle obbligazioni fondiarie. 8 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 20093577; FF 20068533). |
