Legge
|
Art. 16 Convocazione delle sedute
1 Il Consiglio federale si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedano. 2 Il Consiglio federale è convocato dal cancelliere della Confederazione su ordine del presidente della Confederazione. 3 Ciascun membro del Consiglio federale può chiedere in qualsiasi momento la convocazione di una seduta. 4 In casi urgenti il presidente della Confederazione può derogare alla procedura ordinaria di convocazione e di deliberazione. |