Legge
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Art. 22 Supplenza 28
1 Il Consiglio federale designa al suo interno un supplente per ogni membro. 2 Ciascun membro del Consiglio federale provvede affinché in caso di eventi imprevisti il suo supplente sia informato in modo rapido ed esaustivo degli affari importanti e delle decisioni da prendere. 3 Ciascun membro del Consiglio federale e il rispettivo supplente provvedono a una corretta trasmissione degli affari. 28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895). |