Legge
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Art. 23 Delegazioni del Consiglio federale 29
1 Il Consiglio federale può, per determinati affari, costituire delegazioni al suo interno. Esse di regola sono composte di tre membri. 2 Le delegazioni preparano le deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale oppure conducono trattative in nome del Collegio governativo con altre autorità svizzere o estere oppure con privati. Non hanno poteri decisionali. 3 Le delegazioni informano regolarmente il Consiglio federale sulle loro deliberazioni. 4 La Cancelleria federale dirige la segreteria che, in particolare, mette a verbale le deliberazioni delle delegazioni e gestisce la documentazione. 29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895). |