Legge
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Art. 50 Rapporti con l’esterno
1 Il Consiglio federale fissa i principi che regolano le relazioni internazionali dell’Amministrazione federale. 2 Le relazioni con i Governi cantonali sono di competenza del Consiglio federale e dei capi di dipartimento. 3 I direttori dei gruppi e degli uffici intrattengono relazioni dirette, nei limiti della loro competenza, con altre autorità e servizi federali, cantonali e comunali, nonché con privati. |