Legge
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                                    Art. 51  Pianificazione 
                                
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                
                            
                             
                    I dipartimenti, i gruppi e gli uffici pianificano le loro attività nell’ambito della pianificazione generale del Consiglio federale. I dipartimenti informano il Consiglio federale delle rispettive pianificazioni.  | 
                
