Legge
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                                    Art. 57g Indennizzo 65
                                
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                
                            
                             
                    1 Il Consiglio federale stabilisce criteri uniformi per l’indennizzo dei membri delle commissioni. 2 L’importo degli indennizzi è di pubblico dominio. 65 In vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6135).  | 
                
