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Art. 65 Finanziamento 67
1 L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice un credito d’impegno68 limitato nel tempo per l’assegnazione dei contributi.69 2 Essa stanzia di volta in volta per quattro anni, con decreto federale semplice, i mezzi destinati al pagamento delle indennità per le quali è stata assegnata una prestazione di massima in applicazione dell’articolo 13 capoverso 6 della legge del 5 ottobre 1990©RS_616.1_i®70 sui sussidi. 3 Essa stanzia un credito d’impegno pluriennale fino a concorrenza del quale la Confederazione può assumere garanzie contro i rischi giusta l’articolo 64a. 67 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). 68 Nuova espr. giusta l’all. n. 8 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333). 69 Nuovo testo giusta il n. II 23 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 70 RS 616.1 |