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Art. 27 Sfruttamento del suolo
1 I suoli vanno sfruttati secondo lo stato della tecnica, evitando ogni effetto pregiudizievole per le acque, in particolare quelli causati dal convogliamento e dal dilavamento dei fertilizzanti e dei prodotti per il trattamento delle piante. 1bis Nei settori di alimentazione di captazioni di acqua potabile possono essere impiegati soltanto prodotti fitosanitari il cui impiego non comporti nella falda freatica concentrazioni di principi attivi e prodotti di degradazione superiori a 0,1 µg/l.24 2 Il Consiglio federale può emanare le prescrizioni necessarie. 24 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 mar. 2021 (Modifica della legge sui prodotti chimici, della legge federale sulla protezione delle acque e della legge sull’agricoltura), in vigore dal 1° feb. 2023 (RU 2022 263; 2023 2; FF 2020 5759, 5967). |