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Art. 52 Obbligo di tollerare e obbligo del segreto
1 Le autorità federali e cantonali possono procedere a rilevamenti sulle acque private e pubbliche. Possono predisporre le installazioni necessarie a tale scopo e procedere al controllo degli impianti. I proprietari di fondi e i detentori degli impianti devono permettere l’accesso alle persone incaricate dell’esecuzione di questi compiti e fornire loro le informazioni necessarie. 2 Le persone incaricate dell’esecuzione della presente legge, gli esperti e i membri di commissioni e comitati tecnici sono tenuti al segreto d’ufficio. 3 …44 44 Abrogato dall’art. 2 n. 2 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Aarhus), con effetto dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1021; FF 2012 3841). |