Legge federale concernente la procreazione con assistenza medicadel 18 dicembre 1998 (Stato 1° settembre 2017) |
Art. 34 Applicazione senza consenso o autorizzazione
1Chiunque applica un metodo di procreazione senza il consenso della persona dalla quale provengono i gameti, o della coppia interessata, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2È parimenti punibile chi, senza autorizzazione o in virtù di un'autorizzazione ottenuta tramite indicazioni fallaci, applica metodi di procreazione, conserva o procura per mediazione gameti, oociti impregnati o embrioni in vitro oppure prescrive esami del patrimonio genetico di embrioni in vitro. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2007 3641; FF 2013 5041). |