Legge federale
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Art. 23 Rapporto di filiazione
1 Se il figlio è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo la presente legge, il rapporto di filiazione rispetto alla moglie o al marito della madre non può essere impugnato né dal figlio, né dalla moglie o dal marito della madre.48 2 L’azione di paternità (art. 261 segg. CC) contro il donatore è esclusa qualora il figlio sia stato concepito mediante dono di spermatozoi; l’azione è tuttavia ammissibile se il dono degli spermatozoi è effettuato scientemente presso una persona che non è titolare dell’autorizzazione per i metodi di procreazione o per la conservazione e la mediazione di spermatozoi donati. 48 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151; 2020 1135). |