Legge federale
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Art. 32 Abuso di patrimonio germinale 54
1 Chiunque provoca un’impregnazione o un susseguente sviluppo fino allo stadio di embrione, usando patrimonio germinale ricavato da un embrione o feto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Chiunque aliena per compenso o acquista patrimonio germinale umano o prodotti di embrioni o feti è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 3 Se l’autore ha agito per mestiere, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.55 54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041). 55 Nuovo testo giusta il n. I 26 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). |
