Legge federale
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Art. 49 Formazione e ricerca
1 La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone incaricate di compiti previsti nella presente legge.109 2Essa può commissionare o sostenere lavori di ricerca e valutazioni dell’impatto tecnologico.110 3 Essa può promuovere lo sviluppo di impianti e di procedimenti che permettono di ridurre, nell’interesse pubblico, il carico ambientale. Di regola gli aiuti finanziari non possono superare il 50 per cento dei costi. Devono essere rimborsati in funzione degli utili realizzati se i risultati dei lavori di sviluppo sono stati usati a fini commerciali. Il Consiglio federale valuta ogni cinque anni i risultati di tali misure promozionali e fa rapporto alle Camere.111 109Nuovo testo giusta l’all. n. 31 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). 110 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145). 111Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |