1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente:166
- a.
- viola le limitazioni delle emissioni prescritte in virtù della presente legge (art. 12 e 34 cpv. 1);
- b.
- non si conforma alle decisioni di risanamento (art. 16 e 32ccpv. 1);
- c.
- non prende le misure di protezione acustica prescritte dall’autorità (art. 19–25);
- d.
- fornisce informazioni o istruzioni errate o incomplete (art. 27);
- e.
- utilizza sostanze, senza che siano accompagnate dalle necessarie informazioni o istruzioni, in modo tale che esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l’ambiente o indirettamente l’uomo (art. 28);
- f.
- incenerisce abusivamente rifiuti fuori degli impianti (art. 30ccpv. 2);
- g.
- deposita rifiuti fuori delle discariche autorizzate (art. 30ecpv. 1);
- h.
- viola l’obbligo di notifica concernente i rifiuti (art. 30fcpv. 4, 30gcpv. 2, 32bcpv. 2 e 3);
- i.
- viola le prescrizioni sui rifiuti (art. 30alett. a e c, 30b, 30ccpv. 3, 30d, 30hcpv. 1, 32abis, 32bcpv. 4 e 32ecpv. 1–4);
- k.
- viola le prescrizioni sul traffico di altri rifiuti (art. 30gcpv. 1);
- l.
- non garantisce la copertura dei costi per la chiusura, gli interventi ulteriori e il risanamento della discarica (art. 32bcpv. 1);
- m.
- viola le prescrizioni sul deterioramento fisico e l’utilizzazione del suolo (art. 33 cpv. 2 e 34 cpv. 1 e 2) nonché sui provvedimenti atti a ridurre il deterioramento del suolo (art. 34 cpv. 3);
- mbis.167
- viola le prescrizioni sulla tracciabilità del legno e dei prodotti da esso derivati nonché di altre materie prime e prodotti designati dal Consiglio federale secondo l’articolo 35e capoverso 3 per i quali è stato introdotto un obbligo di documentazione (art. 35g cpv.1);
- n.
- viola le prescrizioni sulla messa in commercio di impianti fabbricati in serie168 (art. 40);
- o.
- rifiuta di dare informazioni o fornisce dati inesatti all’autorità competente (art. 46);169
- p.
- viola le prescrizioni sulla copertura della responsabilità civile (art. 59b).170
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
3 Il tentativo e la complicità sono punibili.
166 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).
167 Introdotta dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 614; FF 2019 1123).
168In precedenza: omologazione e contrassegni.
169Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
170 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).