Legge federale
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Art. 59abis Utilizzazione di organismi patogeni 143
1 La persona soggetta all’obbligo d’autorizzazione o di notifica che utilizza in un sistema chiuso organismi patogeni, immette tali organismi nell’ambiente a titolo sperimentale o li mette in commercio senza autorizzazione è responsabile dei danni che si verificano in seguito a tale utilizzazione. 2 La responsabilità per i danni causati alle aziende agricole e forestali144 o ai consumatori di prodotti di tali aziende dalla messa in commercio autorizzata di organismi patogeni incombe esclusivamente alla persona soggetta all’obbligo di autorizzazione se gli organismi:
3 Nell’ambito della responsabilità secondo il capoverso 2 è fatto salvo il diritto di regresso verso persone che hanno utilizzato in modo inappropriato tali organismi o hanno contribuito in altro modo al verificarsi o all’aggravamento del danno. 4 La responsabilità per i danni causati dalla messa in commercio autorizzata di qualsiasi altro organismo patogeno incombe alla persona soggetta all’obbligo d’autorizzazione se l’organismo è difettoso. La responsabilità si estende anche ai difetti che non potevano essere riconosciuti in base allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento della messa in commercio dell’organismo. 5 Sono difettosi gli organismi patogeni che non offrono la sicurezza che è lecito attendersi in considerazione delle circostanze; si tiene conto in particolare:
6 Un prodotto ottenuto con organismi patogeni non è da ritenersi difettoso per il solo fatto che successivamente sia stato messo in commercio un prodotto migliorato. 7 Il danno deve essersi verificato a causa della patogenicità degli organismi. 8 La prova del nesso causale incombe alla persona che pretende il risarcimento del danno. Se tale prova non può essere fornita con certezza o se non si può ragionevolmente pretendere che la persona a cui le incombe la fornisca, il giudice può accontentarsi di un alto grado di verosimiglianza. Il giudice può inoltre ordinare d’ufficio l’accertamento dei fatti. 9 La persona soggetta all’obbligo d’autorizzazione o di notifica deve rimborsare anche le spese legate a provvedimenti necessari e adeguati presi per ripristinare le componenti dell’ambiente distrutte o deteriorate o per sostituirle con componenti equivalenti. Se le componenti dell’ambiente distrutte o deteriorate non sono oggetto di un diritto reale o se l’avente diritto non prende i provvedimenti richiesti dalle circostanze, il diritto al risarcimento spetta all’ente pubblico competente. 10 È liberato dalla responsabilità civile colui che prova che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa grave del danneggiato o di terzi. 11 Sono applicabili gli articoli 42–47 e 49–53 del Codice delle obbligazioni147. 12 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni rispondono anch’essi secondo i capoversi 1–11. 143 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145). 144 Nuova espr. giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721). 145 Nuova espr. giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 146 Nuova espr. giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721). |