Legge federale
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Art. 61a Infrazioni alle prescrizioni sulle tasse d’incentivazione e sui biocarburanti e i biocombustibili 171172
1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, elude una tassa ai sensi degli articoli 35a, 35b o 35bbis, ne mette in pericolo la riscossione, procaccia a sé o a terzi un profitto fiscale indebito (esenzione dalla tassa o rimborso della stessa) è punito con la multa fino a cinque volte l’ammontare della tassa elusa o messa in pericolo oppure del profitto procacciato. Se non può essere stabilito con precisione, l’ammontare della tassa viene stimato.173 2 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, mette in commercio biocarburanti o biocombustibili senza omologazione secondo l’articolo 35d o ottiene un’omologazione fornendo indicazioni false, inesatte o incomplete, è punito con la multa fino a 500 000 franchi.174 3 Il tentativo di commettere una delle infrazioni di cui ai capoversi 1 e 2 è punibile.175 4 L’autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)176.177 5 Se un atto costituisce contemporaneamente un’infrazione ai sensi dei capoversi 1–3 e un’infrazione a un altro atto normativo federale che l’UDSC178 è incaricato di perseguire, si applica la pena prevista per l’infrazione più grave; detta pena può essere adeguatamente aumentata.179 171Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). 172 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2023, prorogato al 31 dic. 2024 (RU 2020 1269; 2022 262; FF 2019 47194827; 2021 2252, 2254). 173 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4215; FF 20025762). 174 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2023, prorogato al 31 dic. 2024 (RU 2020 1269; 2022 262; FF 2019 47194827; 2021 2252, 2254). 175 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2023, prorogato al 31 dic. 2024 (RU 2020 1269; 2022 262; FF 2019 47194827; 2021 2252, 2254). 176 Nuova espr. giusta il n. I 31 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). 177 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2023, prorogato al 31 dic. 2024 (RU 2020 1269; 2022 262; FF 2019 47194827; 2021 2252, 2254). 178 Nuova espr. giusta il n. I 31 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). 179 Introdotto dall’all. della LF del 21 mar. 2014 (RU 2016 2661; FF 2013 49635007). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2023, prorogato al 31 dic. 2024 (RU 2020 1269; 2022 262; FF 2019 47194827; 2021 2252, 2254). |