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Art. 13a Obbligo di eseguire un’analisi della parità salariale
1I datori di lavoro che all’inizio dell’anno impiegano 100 o più lavoratori eseguono un’analisi della parità salariale all’interno dell’azienda per l’anno in questione. I tirocinanti non sono computati nel conteggio dei lavoratori. 2L’analisi della parità salariale è ripetuta ogni quattro anni. Se in tale periodo il numero dei lavoratori scende al di sotto di 100, l’analisi è ripetuta soltanto una volta raggiunto nuovamente il numero di 100 lavoratori. 3Se l’analisi mostra che la parità salariale è rispettata, il datore di lavoro è liberato dall’obbligo di ripetere l’analisi. |