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Art. 122 Trattazione delle mozioni accolte
1Se una mozione non è ancora adempiuta dopo due anni, il Consiglio federale riferisce annualmente all’Assemblea federale su quanto ha intrapreso per l’adempimento del mandato e su come intenda adempierlo. Questo rapporto è trasmesso alle commissioni competenti. 2Una commissione o il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo le mozioni che risultano adempiute. La proposta è indirizzata alle due Camere, tranne che la mozione si riferisca a questioni organizzative e procedurali di una singola Camera. 3Lo stralcio dal ruolo può essere proposto anche qualora non sia più giustificato mantenere un mandato inadempiuto. I motivi della proposta sono esposti in:
4Se le decisioni delle due Camere in merito alla proposta di stralcio divergono, si applica l’articolo 95. 5Se le due Camere respingono la proposta di stralcio, il Consiglio federale deve adempiere il mandato conferitogli dalla mozione entro un anno o entro il termine impartitogli dalle Camere all’atto della reiezione della proposta di stralcio. 6Qualora il Consiglio federale non rispetti il termine fissato, nel corso della successiva sessione ordinaria le due Camere decidono, su proposta delle commissioni competenti, se prorogare nuovamente il termine o togliere dal ruolo la mozione. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007 (Effetto vincolante della mozione), in vigore dal 26 mag. 2008 (RU 2008 2113; FF 2007 1359 1969). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. |