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Art. 24 Partecipazione alla politica estera
1L’Assemblea federale segue l’evoluzione internazionale e coopera alla formazione della volontà in merito alle questioni fondamentali e alle decisioni importanti di politica estera. 2Approva la conclusione, la modifica e la denuncia dei trattati internazionali sempre che il Consiglio federale non sia autorizzato a concluderli, modificarli o denunciarli autonomamente in virtù degli articoli 7a e 7bbis della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.2 3Se la conclusione, la modifica o la denuncia di un trattato internazionale sottostà al referendum, l’Assemblea federale l’approva mediante decreto federale. In caso contrario l’approva mediante decreto federale semplice.3 4Collabora nelle associazioni parlamentari internazionali e cura le relazioni con i Parlamenti esteri. 1 RS 172.010 |