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Art. 6 Diritti procedurali
1I membri dell’Assemblea federale (parlamentari) hanno il diritto di presentare iniziative, interventi e candidature. 2Possono presentare proposte in merito a oggetti in deliberazione e in merito a questioni procedurali. 3Il diritto di parola e il tempo di parola possono essere limitati dai regolamenti delle Camere. 4Se un’iniziativa, una mozione o un postulato sono controversi, una votazione può essere effettuata soltanto se l’autore ha avuto la possibilità di esporre oralmente le proprie motivazioni. Ha inoltre diritto di parola almeno chi per primo ha proposto la reiezione dell’intervento.1 1 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell’organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085). |