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Art. 72 Iscrizione nel ruolo di oggetti in deliberazione
1Gli oggetti in deliberazione proposti da parlamentari o da organi delle Camere sono iscritti nel ruolo quando sono depositati presso la segreteria della Camera. 2Le iniziative popolari nonché le domande dei Cantoni di conferire la garanzia federale alle loro costituzioni sono iscritte nel ruolo quando sono depositate presso la Cancelleria federale. 3Gli altri oggetti in deliberazione sono iscritti nel ruolo in ambo le Camere quando sono depositati presso l’Assemblea federale. |