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Art. 129a
1 Se solleva reclamo contro un trattato intercantonale o contro un trattato concluso dai Cantoni con l’estero, il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale un disegno di decreto federale semplice concernente l’approvazione. 2 Se un Cantone solleva reclamo, la commissione competente della Camera prioritaria presenta al plenum della Camera il progetto di decreto federale semplice concernente l’approvazione. |