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Art. 130 Principi
1 L’Assemblea federale elegge a scrutinio segreto. 2 Risultano eletti i candidati il cui nome figura su più della metà delle schede valide. 3 Per la determinazione della maggioranza assoluta non vengono considerate le schede bianche e nulle. 4 Se il numero dei candidati che ottengono la maggioranza assoluta è superiore a quello dei mandati da assegnare, vengono eliminati i candidati che hanno ottenuto meno voti. |