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Art. 28 Decisioni di principio e pianificazioni
1 L’Assemblea federale coopera:
1bis Essa coopera:
2 Le decisioni di principio e programmatiche sono decisioni preliminari che indicano come determinati obiettivi debbano essere perseguiti, determinati principi e criteri osservati o determinate misure pianificate. 3 Le decisioni di principio e programmatiche sono emanate sotto forma di decreto federale semplice. Per le decisioni di principio e programmatiche di ampia portata può essere scelta la forma del decreto federale. 4 Qualora si scosti da mandati o decisioni di principio e programmatiche il Consiglio federale deve indicarne i motivi. 42 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sulla partecipazione dell’Assemblea federale alla determinazione dell’orientamento strategico delle unità rese autonome, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5859; FF 201029332969). 43 Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sulla partecipazione dell’Assemblea federale alla determinazione dell’orientamento strategico delle unità rese autonome, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5859; FF 201029332969). |