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Art. 85 Iter cronologico della trattazione nelle Camere
1 I disegni di modifiche costituzionali e di leggi federali non urgenti sono di regola discussi per la prima volta dalle due Camere in sessioni distinte. 2 Su proposta del Consiglio federale o di una commissione la Conferenza di coordinamento può decidere che un oggetto in deliberazione secondo il capoverso 1 venga eccezionalmente discusso per la prima volta in ambo le Camere nella stessa sessione. |