Legge federale
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Art. 23 Revisione
1 Gli uffici che fissano e versano le prestazioni complementari devono essere sottoposti a revisione almeno una volta all’anno. La revisione deve estendersi all’applicazione materiale del diritto, alla contabilità e alla gestione. 2 La revisione di una cassa di compensazione che fissa e versa le prestazioni complementari compete all’ufficio di revisione competente in virtù dell’articolo 68 LAVS76. 3 Il Cantone designa l’ufficio di revisione incaricato di svolgere la revisione di altri organi d’esecuzione. Può delegare questo compito a un ufficio di revisione autorizzato ad eseguire la revisione delle casse di compensazione o a un ufficio di controllo cantonale idoneo. 4 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)77 è autorizzato a eseguire se necessario revisioni complementari o a farle eseguire da altri uffici. 76 RS 831.10 77 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. |