Legge federale
|
Art. 26a Comunicazione di dati alle autorità di migrazione 83
Ai fini della verifica delle condizioni per il ricongiungimento familiare e dell’accertamento del diritto di soggiorno, gli organi competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari comunicano spontaneamente alle autorità competenti in materia di migrazione, conformemente all’articolo 97 capoverso 3 lettera dter della legge federale del 16 dicembre 200584 sugli stranieri e la loro integrazione e in deroga all’articolo 33 LPGA85, il versamento a cittadini stranieri di una prestazione complementare annua secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera a. Se sono rimborsate solamente le spese di malattia e d’invalidità di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b, comunicano alle autorità competenti in materia di migrazione i casi di rimborsi di una certa entità. 83 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) (RU 2018 733; FF 2016 2621). 84 RS 142.20 85 RS 830.1 |