Legge federale
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Art. 18 Notifiche relative a sostanze e preparati
1 Per le sostanze e i preparati pericolosi che non sottostanno all’obbligo di notifica o d’omologazione e immessi sul mercato il fabbricante notifica all’organo di notifica:
2 Per determinate sostanze e preparati il Consiglio federale può rinunciare del tutto o parzialmente all’obbligo di notifica, in particolare se:
3 Sempre che importante per la determinazione dei rischi e la loro prevenzione, il Consiglio federale può:
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