Legge federale
|
Art. 14 Impiego di documenti
Fatto salvo l’articolo 13 capoverso 2, gli organi federali coinvolti nella procedura di notifica o di omologazione non possono impiegare dati e documenti di un notificante nell’interesse di un altro notificante senza il consenso del primo. Il Consiglio federale stabilisce la durata della protezione e determina le eccezioni tenendo conto della confidenzialità delle informazioni. |