Legge federale
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Art. 40 Collaborazione internazionale
1 A complemento dell’articolo 18 della legge federale del 6 ottobre 19958sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), il Consiglio federale può prevedere il riconoscimento di esami, ispezioni o valutazioni effettuati all’estero nonché di rapporti e certificati rilasciati all’estero. 2 Entro i limiti delle attribuzioni conferitegli dalla presente legge, può concludere accordi di diritto internazionale pubblico che esulano dall’articolo 14 capoverso 1 LOTC. 3 I servizi federali collaborano sia con le autorità e istituzioni estere sia con le organizzazioni internazionali. |