Legge federale
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Art. 30 Statistica e valutazione
1 L’Ufficio federale di statistica tiene una statistica della cultura. La stessa informa segnatamente sui sussidi degli enti pubblici e sui contributi di privati alla cultura. 2 La Confederazione esamina periodicamente l’efficacia della sua politica culturale e delle misure promozionali prese. 3 I risultati dell’esame sono pubblicati. L’Ufficio federale della cultura dà alle cerchie interessate l’opportunità di pronunciarsi sugli stessi. |