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Art. 14 Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità
1Se vengono raccolti dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità, il detentore della collezione di dati ha l'obbligo di informarne la persona interessata; questo obbligo sussiste anche laddove i dati siano raccolti presso terzi. 2Alla persona interessata vanno comunicate almeno le seguenti informazioni:
3Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi al momento della registrazione dei dati o, se i dati non sono registrati, al momento della loro prima comunicazione a terzi. 4L'obbligo di informare del detentore della collezione di dati decade se la persona interessata era già stata informata o, nei casi di cui al capoverso 3, se:
5Il detentore della collezione di dati può rifiutare, limitare o differire l'informazione facendo valere gli stessi motivi di cui all'articolo 9 capoversi 1 e 4. 1 Nuovo testo giusta il n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873). |