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Art. 18b Restrizione dell'obbligo di informare
1Gli organi federali possono rifiutare, limitare o differire l'informazione facendo valere gli stessi motivi di cui all'articolo 9 capoversi 1 e 2. 2Appena cessano i motivi di rifiuto, limitazione o differimento, gli organi federali sono tenuti a rispettare l'obbligo di informare, a meno che ciò sia impossibile, o possibile soltanto con mezzi sproporzionati. 1 Introdotto dal n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873). |