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Art. 30 Informazione
1L'Incaricato fa rapporto all'Assemblea federale periodicamente e secondo i bisogni. Trasmette contemporaneamente il rapporto al Consiglio federale. I rapporti periodici sono pubblicati.1 2Nei casi d'interesse generale, egli può informare il pubblico sui suoi accertamenti e sulle sue raccomandazioni. I dati personali che soggiacciono al segreto d'ufficio possono essere pubblicati soltanto con il consenso dell'autorità competente. Se quest'ultima rifiuta di dare il proprio consenso, decide definitivamente il presidente della corte del Tribunale amministrativo federale competente in materia di protezione dei dati.2 1 Nuovo testo giusta il n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873). |